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Arriva dal Senato la Proposta dell’istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare

Arriva dal Senato la Proposta di modifica della Legge numero 27.0.3 al DDL 2248 

«Art. 27-bis. Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza per il rafforzamento della tutela idrogeologica e delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

Si ringraziano i Senatori  del M5S Danilo TONINELLI, Vincenzo GARRUTTI, Maria Laura MANTOVANI, Gianluca PERILLI, Vincenzo Maurizio SANTANGELO  firmatari dell’emendamento.

Il regalo più bello sarebbe che per il prossimo bicentenario   i Forestali tornassero nel loro ambiente naturale.

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1324002/1323200/index.html

 

  1. Ai fini della piena valorizzazione nell’ambito della sicurezza nazionale, delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare, nonché per ottimizzare e razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili per la vigilanza, la prevenzione, la lotta e lo spegnimento degli incendi boschivi in concorso con le Regioni, nonché per rafforzare la tutela dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, è istituita, presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la sicurezza ambientale e forestale (DISAF) a cui è preposto il prefetto.
  2. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DISAF, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, al prefetto sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza. Per la ricomposizione unitaria e per l’armonizzazione, nell’ambito della DISAF, i compiti, anche tecnici, già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato e, in via transitoria, nelle more della costituzione, nella medesima articolazione dipartimentale della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare (Polfor) dipendono dalla DISAF. L’Organizzazione di cui all’articolo 174-bisdel Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il relativo personale, nonché quello di tutte le sue articolazioni centrali e territoriali di essa, in forza alla data del 30 agosto 2021, che mantiene, fino al completamento del riordino e al suo assorbimento nella Polfor, lo status e l’ordinamento militare, salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo Forestale dello Stato, non debba essere destinato, d’intesa con la DISAF e con contestuale sostituzione, ad altri Reparti dell’Arma dei carabinieri.
  3. Per la costituzione della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce con domanda e in posizione di comando, nella medesima Direzione centrale e nelle articolazioni territoriali della predetta Organizzazione, e con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenuto al Corpo Forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia. Il personale confluito nei Vigili del Fuoco e quello comunque già appartenente al Servizio aereo del Corpo forestale dello Stato è assegnato, per l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, ai corrispondenti Servizi e Reparti della Polizia di Stato.
  4. Alla DISAF e alle relative articolazioni territoriali della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare è altresì trasferito, su richiesta, il restante personale appartenuto al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrarsi nei ruoli della Polizia di Stato. Alla DISAF e alla Polfor sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli comunque attribuiti all’Organizzazione di cui all’articolo 174-bisdel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’adempimento dei compiti istituzionali, inclusivi di infrastrutture, mezzi, anche aerei ed apparati in uso alla suddetta Organizzazione nonché tutti quelli assegnati ai Vigili del Fuoco e alle altre Forze di polizia per l’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo. Alla DISAF e alla Polfor sono altresì assegnati infrastrutture e mezzi già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016. La Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare custodisce la bandiera del Corpo Forestale dello Stato e le medaglie di cui essa è stata insignita, nonché i cimeli storici appartenuti al predetto Corpo. La documentazione e gli archivi storici del Corpo forestale attinenti agli interventi di carattere idrogeologico e paesaggistico sul territorio naturale e montano, così come a documentazione amministrativa e storica afferente all’organizzazione di detti interventi sono versati all’Archivio di Stato competente per territorio per la catalogazione, la condivisione pubblica delle informazioni e la conservazione delle relative informazioni, che devono essere tramandate alle future generazioni. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell’armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza, di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e, per sua delega, il Direttore centrale della DISAF, ha la responsabilità dell’attuazione delle direttive del Ministro dell’interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, del Ministro per la transizione ecologica e degli altri Ministri competenti, al fine del coordinamento dei compiti e delle attività di sicurezza e vigilanza per la prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare e delle altre Forze di polizia Il Capo della polizia, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e il Direttore della DISAF, per sua delega, provvedono altresì, secondo le direttive predette, al coordinamento tecnico-operativo di cui all’articolo 4, n. 2 della legge i aprile 1981, n. 121. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sue articolazioni territoriali concorrono, a richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. Il questore si avvale dei Funzionari e del personale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell’aria. Restano altresì attribuite alle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza e alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, commi 2, 9, 10 e u del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d’istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall’Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva di pubblica sicurezza e polizia amministrativa e polizia giudiziaria negli ambiti di propria competenza, e, in particolare, quelli della tutela idrogeologica, dei serbatoi di carbonio e della biodiversità. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell’articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell’interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:
  6. a)alla riorganizzazione organizzazione della DISAF, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di delle Autorità nazionali e centrali di pubblica sicurezza e a quelle specificamente attribuite alla stessa Direzione e all’istituzione dell’ufficio, aumentando conseguentemente di una unità il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
  7. b)ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, adottato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30o e, con ogni conseguente provvedimento di razionalizzazione e soppressione, alla costituzione, nell’ambito della DISAF e quale autonoma Specialità della Polizia di Stato, della Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Polfor); c) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali, delle attività scientifiche e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello della Specialità dipendente dalla DISAF, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all’adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall’Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all’Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DISAF, che è anche responsabile dell’organizzazione interna.
  8. c)a disciplinare i tavoli tecnici delle Autorità di cui all’articolo 14 della legge 1º aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;
  9. d)a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimentali delle autorità di cui all’articolo 14 della legge 1º aprile 1981, n. 121, anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DISAF, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.
  10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le finalità di cui al presente articolo sono conseguite per gli aspetti tecnico-specialistici nell’ambito dell’attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Ministro per la transizione ecologica, secondo quanto disciplinato dal comma 1.
  11. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 19o, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge».

Maria Rosaria Voccia

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