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INAD: un passo avanti, ma per i diversamente abili le Zone a Traffico Limitato, restano tre passi indietro

9 settembre 2023
Milano- INAD: un passo avanti, ma per i diversamente abili le Zone a
Traffico Limitato, restano tre passi indietro
di Fulvio Oscar Benussi, pubblicista e socio della Fondazione
Italian digital Revolution
L’INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) consentirà un miglioramento importante nella
comunicazione della pubblica amministrazione con il cittadino. Ciò avverrà rendendo disponibili
alla PA, alle cittadine e ai cittadini i domicili digitali registrati che potranno essere reperiti presso il
sito INAD. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico scelto dal cittadino e gestito da un Provider di
Posta Elettronica Certificata (PEC) che rende le comunicazioni inviate e ricevute da tale indirizzo
sicure e con valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il valore legale di una PEC è analogo a quello che si ottiene
inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, con il vantaggio dell’immediatezza che il
digitale consente. L’istituzione di INAD è quindi senza dubbio un importante passo avanti per il
miglioramento dei rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione Pubblica del nostro Paese.
Oggi il digitale rende possibile snellire, a favore dei cittadini, anche le procedure relative
all’ingresso delle vetture dei diversamente abili nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).
Come noto i diversamente abili muniti di contrassegno europeo sono liberi di entrare con la loro
vettura nelle ZTL del proprio Comune e in quelle di Comuni diversi dal proprio. Questa opportunità
viene spesso segnalata anche nei cartelli posti in prossimità dei varchi delle zone a traffico limitato.
La procedura che consente di ottenere dal Comune di residenza il contrassegno per il libero
ingresso nelle ZTL prevede che, a seguito della presentazione dei documenti che certificano la
situazione di disabilità, avvenga il rilascio al cittadino del contrassegno per portatori d’handicap. Il
contrassegno nella stragrande maggioranza dei casi è assegnato al proprietario della vettura che
trasporta il disabile. Per questo
non si comprende come mai
, acquisita tramite controllo con
telecamera la targa della vettura del disabile che transita dal varco ZTL,
la polizia locale non
possa verificare se la vettura appartiene a un disabile possessore di contrassegno
. Tale
controllo eviterebbe al cittadino disabile l’onere di inviare alla Polizia Locale mail e
documentazione richiesta per l’autorizzazione al libero transito nella ZTL. La procedura prevista
dalla maggioranza dei Comuni prevede infatti che, pena la prescrizione del diritto al passaggio e
nel termine due-tre giorni dall’ingresso in ZTL, il disabile invii all’indirizzo mail della Polizia Locale
una comunicazione dove indichi: la data del passaggio, la targa della vettura transitata, oltre a
inviare copia del contrassegno di portatore di handicap. Se invece quella da noi indicata
diventasse la procedura seguita dalla Polizia Locale l’onere di invio della mail e della
documentazione prevista resterebbe a carico esclusivo di quei soggetti, diversamente abili, che
transitano in ZTL con una vettura di cui non sono proprietari.
Immagine 1 (esempio di cartello posto in prossimità di un varco ZTL)
L’opportunità per i diversamente abili di transitare e sostare liberamente all’interno delle ZTL viene
solitamente segnalata anche nei cartelli posti in prossimità dei varchi di accesso alle zone a traffico
limitato (immagine 1). Ma, anche se viene segnalata la possibilità per i diversamente abili di
accedere liberamente alla ZTL, non appare alcuna indicazione che segnali, a chi non si è già
registrato, la necessità di documentare via mail il proprio diritto al transito, inviando copia del
contrassegno, alla Polizia Locale.
Questa mancanza informativa potrebbe generare un
malinteso che porti i Vigili a comminare una multa al disabile che in tale caso sarebbe
“punito” anche se incolpevole
. Per questo suggeriamo che i cartelli vengano aggiornati e venga
inserita un’informativa completa a beneficio dei diversamente abili.
All’inizio dell’articolo abbiamo citato l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali istituito per rendere più
sicura e certa la comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
Ebbene:
perché l’indicazione che viene fornita dalla Polizia Locale per comunicare il transito
del disabile e inviare la documentazione richiesta è di utilizzare un indirizzo mail invece che
un indirizzo PEC?
Va segnalato che gli invii tramite PEC rendono certa e dimostrabile la ricezione
dalla comunicazione da parte del destinatario che non potrà perciò successivamente ripudiarla.
Anche per questa motivazione è stato istituito l’indice INAD. Va comunque segnalato che, vista la
mancanza di ricevuta che la PEC restituisce automaticamente al mittente, la Polizia Locale spesso
sopperisce rispondendo in modo solerte, comunicando al cittadino ricezione, e spesso
accoglimento dell’istanza.
Conclusione
La possibilità di condividere, tra Pubbliche Amministrazioni, i dati presenti negli archivi digitali di
ognuna, inclusi quelli relativi al possesso del contrassegno H, è sicuramente una priorità da
perseguire per evitare di appesantire il cittadino disabile con oneri burocratici aggiuntivi ai disagi
che già vive quotidianamente.
Comunicato Stampa AIDR

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