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Disabilità: I Comuni non possono appellarsi alla scarsità di risorse

Regione Campania

30 maggio 2025

Napoli- Disabilità: I Comuni non possono appellarsi alla scarsità di risorse, hanno l’obbligo di garantire anche le ore di assistenza agli studenti con disabilità.

Dei genitori in qualità di rappresentanti legali dei propri figli minori, affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della l.n. 104/92 e iscritti presso le scuole statali dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, hanno impugnato il provvedimento con il quale un Comune ha disposto la decurtazione del 60% delle ore settimanali di assistenza specialistica indicate dai vari PEI, atteso che “i fondi disponibili non sono sufficienti ad assicurare tutte le ore”. Oltre all’annullamento della delibera di Giunta in parola, previa sua sospensione in sede cautelare, i ricorrenti hanno altresì chiesto l’accertamento del diritto dei loro figli a beneficiare, per intero, delle ore di assistenza ritenute necessarie dai GLO. Si è costituito in giudizio il Comune che ha evidenziato come la delibera di Giunta contestata sia stata adottata sulla scorta dello stato di dissesto finanziario in cui versa l’Ente locale e del significativo aumento rispetto all’anno precedente delle ore di assistenza proposte dai vari PEI, oltre che dell’aumento del costo del personale per l’erogazione del servizio in commento, che avrebbero determinato l’impossibilità di reperire un’adeguata copertura finanziaria rispetto a quanto già preventivato in sede di bilancio. In definitiva, il Comune avrebbe correttamente operato e provveduto, “nei limiti delle risorse disponibili”, ai sensi dell’art. 3, co. 5 d.lgs. 66/2017, in coerenza con i principi di buona amministrazione e sostenibilità economica. Con l’ordinanza n. 513/2024 è stata accolta la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente con sospensione della delibera impugnata ritenendosi, in punto di giurisdizione, “…di non doversi discostare dal consolidato orientamento del C.G.A. (ex multis sent. nn. 136 e n. 137 del 2022) che riconduce le questioni giudiziarie riferibili al PEI e alla sua esecuzione nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., anche per assicurare la necessaria concentrazione delle tutele ed evitare la frammentazione della giurisdizione, venendo in rilievo situazioni che coinvolgono l’esercizio di pubblici poteri a fronte di un diritto soggettivo coperto da garanzia costituzionale, quale quello dell’istruzione degli studenti disabili (art. 38, co. 3 e 4, Cost.), nel cui “nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” rientrano non soltanto le ore di insegnamento di sostegno riconosciute dal PEI, ma anche quelle di assistenza specialistica per cui è causa, rappresentando queste ultime una “componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto” (cfr. Corte Cost., sent. nn. 80/2010 e 275/2016)”. Ad un esame sommario, poi, è stata riconosciuto dai giudizi nel provvedimento cautelare “…che ha ravvisato la sussistenza di un limite invalicabile alla discrezionalità dei pubblici poteri, rappresentato dalla preservazione di un nucleo intangibile di garanzie per gli studenti disabili che non può essere subordinato ad esigenze di finanza pubblica”,  riconoscendo altresì la necessità di garantire il diritto vantato dal ricorrente “derivante dalla restrizione di misure di assistenza già individuate dai competenti organi tecnici collegiali in favore di minori disabili, dovendosi rilevare come che nel bilanciamento delle contrapposte esigenze debba trovare precedenza quella di assicurare la regolare e continua erogazione del servizio di assistenza prescritto nei PEI agli aventi causa, venendo in rilievo un diritto costituzionalmente tutelato e incomprimibile (art. 38, co. 3 e 4, Cost., come interpretato da Corte Cost., sent. n. 275 del 2016), rispetto al quale va scongiurato il pregiudizio grave e irreparabile che conseguirebbe dalla mancata sospensione degli effetti giuridici promananti dall’atto impugnato”. Nella sentenza in commento, n 01068/2025 del TAR per la Sicilia ha dichiarato alla fine la causa come cessata per la materia del contendere poiché l’amministrazione ha poi trovato le risorse per garantire l’erogazione delle ore di assistenza prescritte dai PEI. Va detto che quanto ottenuto sicuramente in via cautelare è stato da stimolo per l’azione amministrativa. Non è la prima volta che la giustizia amministrativa è costretta ad affrontare problematiche del genere che puntualmente vedono le Amministrazioni soccombere.
Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania l’avv. Paolo Colombo dichiara: “Ancora una volta la giurisprudenza ribadisce che il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità ha un valore ed una portata costituzionale che non può essere ignorata e prevale sulle esigenze di bilancio degli enti locali”.

Alessandro Cicalese

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