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La Corte Costituzionale conferma che l’imposizione ai lavoratori ha violato gli articoli 1 e 2 della Costituzione

1° ottobre 2022

Sull’obbligo vaccinale dei lavoratori, arrivano altre due ordinanze di remissione in Corte Costituzionale: i giudici si sono espressi sulla sospensione del personale sanitario che ha rifiutato l’obbligo vaccinale, confermato dalle sentenze n. 101 e 202 del Tribunale di Brescia, rilevando nella norma che ha imposto il vaccino la violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione.

 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “finalmente arriva un po’ di chiarezza su una vicenda che ha lasciato sole migliaia e migliaia di persone, costrette a non recarsi al lavoro o a svolgere mansioni diverse dalle proprie. Ora il nuovo Governo abolisca l’attuale obbligo per il personale sanitario vigente fino a dicembre: ci sono già degli ordini professionali che stanno procedendo a revocare le sospensioni, viste le numerose ordinanze di remissione in Corte Costituzionale della norma grazie anche all’ufficio legale Anief. A fine novembre, comunque, sulla questione e si pronuncerà la Consulta”.

 

Il giovane sindacato ricorda che è stato l’unico tra i rappresentativi dei lavoratori a denunciare le scelte politiche che non hanno tutelato la salute del personale scolastico e ne hanno compresso diritti inalienabili, con un iter giudiziario ancora da riparare nei tribunali grazie ai ricorsi patrocinati sempre da Anief.

LE ORDINANZE

Il dispositivo della Corte Costituzionale ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, dell’art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 nella parte in cui nel prevedere che «Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati» esclude in favore del personale di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 4-ter citata disposizione, nel periodo di disposta sospensione, l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità,
di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell’art. 2 della Costituzione”.

 

Redazione

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